Art. 8

Valutazione

In vigore dal 12 giu 2008
Valutazione 1.   Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascuno Stato membro redige e invia alla Commissione e all’Agenzia comunitaria di controllo della pesca una relazione di valutazione riguardante le attività di controllo ed ispezione realizzate nell’anno civile precedente nell’ambito del programma specifico di controllo ed ispezione di cui alla presente decisione e del programma nazionale di controllo di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1098/2007. 2.   Uno Stato membro può chiedere l’aiuto dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per elaborare la relazione. 3.   Detta Agenzia tiene conto delle relazioni menzionate al paragrafo 1 all’atto di effettuare la valutazione annuale dell’efficacia dei piani di impiego congiunto conformemente all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 768/2005. 4.   La Commissione convoca la riunione di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1098/2007 in collaborazione con l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca. Durante la riunione sono fra l’altro valutate le attività indicate al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:589:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo