Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 12 giu 2008
Campo di applicazione 1.   Il programma specifico di controllo ed ispezione riguarda il controllo e l’ispezione: a) delle attività di pesca esercitate dai pescherecci di cui all’ del regolamento (CE) n. 1098/2007; b) di tutte le attività connesse, compresi lo sbarco, la pesatura, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti della pesca, nonché la registrazione degli sbarchi e delle vendite. 2.   Il programma specifico di controllo ed ispezione si applica per tre anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:589:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo