Art. 8
Sistema di scambio di informazioni
In vigore dal 14 mag 2008
Sistema di scambio di informazioni
1. È istituito, a norma del presente articolo, un sistema di scambio di informazioni basato su Internet, accessibile mediante apposito sito Web.
2. Il contenuto del sistema di scambio di informazioni è di norma pubblico.
Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (7), l’accesso alle informazioni riservate è limitato soltanto ai membri della REM.
3. Il sistema di scambio di informazioni comprende almeno i seguenti elementi:
a)
accesso alla legislazione comunitaria e nazionale, alla giurisprudenza e agli sviluppi delle politiche nei settori della migrazione e dell’asilo;
b)
una funzionalità per le richieste specifiche di cui all’, paragrafo 5, lettera c);
c)
un glossario ed un thesaurus sulla migrazione e l’asilo;
d)
accesso diretto a tutte le pubblicazioni della REM, inclusi i rapporti e gli studi di cui all’, e un notiziario periodico;
e)
un repertorio dei ricercatori e degli istituti di ricerca nel settore della migrazione e dell’asilo.
4. Ai fini dell’accesso alle informazioni citate al paragrafo 3, la REM può, all’occorrenza, aggiungere collegamenti verso altri siti nei quali figurino le informazioni originali.
5. L’apposito sito Web agevola l’accesso a iniziative analoghe di informazione pubblica in settori connessi e ai siti contenenti informazioni sulla situazione della migrazione e dell’asilo negli Stati membri e nei paesi terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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