Art. 5
Punti di contatto nazionali
In vigore dal 14 mag 2008
Punti di contatto nazionali
1. Ciascuno Stato membro designa una struttura che funge da suo punto di contatto nazionale. Per agevolare le attività della REM ed assicurare il raggiungimento dei suoi obiettivi, gli Stati membri, se del caso, tengono conto della necessità di un coordinamento tra il loro rappresentante nel comitato direttivo e il punto di contatto nazionale.
2. Il punto di contatto nazionale si compone di almeno tre esperti, uno dei quali funge da coordinatore nazionale ed è un funzionario o agente della struttura designata. Gli altri esperti possono provenire dalla struttura stessa ovvero da altre organizzazioni pubbliche o private nazionali e internazionali basate nello Stato membro.
3. Gli esperti di ciascun punto di contatto nazionale possiedono collettivamente competenze in materia di asilo e migrazione che riguardino anche aspetti attinenti all’iter decisionale, al diritto, alla ricerca e alla statistica.
4. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente decisione gli Stati membri informano la Commissione in merito agli esperti che compongono il loro punto di contatto nazionale e specificano come questi rispondano ai requisiti di cui al paragrafo 3.
5. I punti di contatto nazionali svolgono i compiti della REM a livello nazionale; in particolare,
a)
redigono rapporti nazionali, compresi i rapporti di cui all’;
b)
contribuiscono con informazioni nazionali al sistema di scambio di informazioni di cui all’;
c)
sviluppano la capacità di rivolgere richieste specifiche e di rispondere rapidamente a richieste analoghe degli altri punti di contatto nazionali;
d)
stabiliscono una rete nazionale sulle migrazioni composta da una molteplicità di organizzazioni e persone fisiche attive nel settore della migrazione e dell’asilo che rappresentano le parti interessate. Ai membri della rete nazionale sulle migrazioni può essere chiesto di contribuire alle attività della REM, con particolare riguardo agli .
6. Gli esperti di ciascun punto di contatto nazionale si incontrano regolarmente per esaminarne i lavori, se del caso anche con i membri delle rispettive reti nazionali sulle migrazioni di cui al paragrafo 5, lettera d), e per scambiare informazioni sulle attività presenti e future.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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