Art. 9

Rapporti e studi

In vigore dal 14 mag 2008
Rapporti e studi 1.   Ciascun punto di contatto nazionale redige ogni anno un rapporto sulla situazione della migrazione e dell’asilo nei rispettivi Stati membri nel quale è contenuta una descrizione degli sviluppi delle politiche e dati statistici. 2.   Nell’ambito del programma annuale di attività ogni punto di contatto nazionale elabora, sulla scorta di specifiche comuni, altri studi su aspetti specifici della migrazione e dell’asilo necessari per sostenere l’iter decisionale.
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Rapporti e studi (Art. 9 Decisione (UE) 2008/381) — Testo vigente | Portale Normativo