Art. 6

Coordinamento

In vigore dal 14 mag 2008
Coordinamento 1.   La Commissione coordina i lavori della REM, anche conformemente all’, paragrafo 2, e si assicura che questi riflettano opportunamente le priorità politiche della Comunità nel settore della migrazione e dell’asilo. 2.   Per organizzare i lavori della REM la Commissione è assistita da un fornitore di servizi selezionato in base a una procedura di appalto, il quale soddisfa i requisiti stabiliti nell’, paragrafo 3 e ogni altro requisito pertinente definito dalla Commissione. 3.   Sotto il controllo della Commissione, il fornitore di servizi svolge in particolare i seguenti compiti: a) organizza il funzionamento quotidiano della REM; b) istituisce e gestisce il sistema di scambio di informazioni di cui all’; c) coordina il contributo dei punti di contatto nazionali; d) prepara le riunioni di cui all’; e) prepara le raccolte e le sintesi dei rapporti e degli studi di cui all’. 4.   Previa consultazione dei punti di contatto nazionali e approvazione del comitato direttivo, la Commissione adotta, nei limiti dell’obiettivo generale e dei compiti definiti negli , il programma annuale di attività della REM. Il programma specifica gli obiettivi e le priorità tematiche. La Commissione controlla l’esecuzione del programma annuale di attività e riferisce regolarmente al comitato direttivo circa l’esecuzione e lo sviluppo della REM. 5.   In base alla consulenza fornita dal comitato direttivo ai sensi dell’, paragrafo 5, lettera e), la Commissione prende gli opportuni provvedimenti in base alle convenzioni di sovvenzione di cui al paragrafo 6 del presente articolo. 6.   La Commissione determina, sulla base del programma annuale di attività della REM, gli importi indicativi disponibili per le sovvenzioni e i contratti, nell’ambito di una decisione di finanziamento a norma dell’articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. 7.   La Commissione eroga sovvenzioni di funzionamento ai punti di contatto nazionali che rispondono ai requisiti di cui all’, paragrafi 2 e 3, sulla base delle singole domande di sovvenzione che avranno presentato. Il tasso massimo di cofinanziamento comunitario è fissato all’80 % del totale dei costi ammissibili. 8.   Le sovvenzioni non hanno, in caso di rinnovo, carattere degressivo a norma dell’articolo 113, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
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Coordinamento (Art. 6 Decisione (UE) 2008/381) — Testo vigente | Portale Normativo