Art. 2
Compiti
In vigore dal 14 mag 2008
Compiti
1. Per raggiungere l’obiettivo di cui all’, la REM:
a)
raccoglie e scambia dati e informazioni aggiornati e affidabili provenienti da una vasta gamma di fonti;
b)
analizza i dati e le informazioni di cui alla lettera a) e li presenta in un formato facilmente accessibile;
c)
in collaborazione con altri organi competenti dell’UE contribuisce alla messa a punto di indicatori e criteri che migliorino la coerenza delle informazioni e favoriscano lo sviluppo delle attività comunitarie connesse alle statistiche migratorie;
d)
elabora e pubblica rapporti periodici sulla situazione della migrazione e dell’asilo nella Comunità e negli Stati membri;
e)
crea e mantiene un sistema di scambio di informazioni basato su Internet che permette di accedere a documenti e pubblicazioni pertinenti nel settore della migrazione e dell’asilo;
f)
si fa conoscere fornendo l’accesso alle informazioni che raccoglie e provvedendo alla diffusione dei propri lavori, a meno che tali informazioni abbiano carattere riservato;
g)
coordina le informazioni e coopera con altri organi competenti europei e internazionali.
2. La REM assicura che le sue attività siano coerenti e coordinate con i pertinenti strumenti e strutture comunitari nel settore della migrazione e dell’asilo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:381:oj#art-2