Art. 2

Compiti

In vigore dal 14 mag 2008
Compiti 1.   Per raggiungere l’obiettivo di cui all’, la REM: a) raccoglie e scambia dati e informazioni aggiornati e affidabili provenienti da una vasta gamma di fonti; b) analizza i dati e le informazioni di cui alla lettera a) e li presenta in un formato facilmente accessibile; c) in collaborazione con altri organi competenti dell’UE contribuisce alla messa a punto di indicatori e criteri che migliorino la coerenza delle informazioni e favoriscano lo sviluppo delle attività comunitarie connesse alle statistiche migratorie; d) elabora e pubblica rapporti periodici sulla situazione della migrazione e dell’asilo nella Comunità e negli Stati membri; e) crea e mantiene un sistema di scambio di informazioni basato su Internet che permette di accedere a documenti e pubblicazioni pertinenti nel settore della migrazione e dell’asilo; f) si fa conoscere fornendo l’accesso alle informazioni che raccoglie e provvedendo alla diffusione dei propri lavori, a meno che tali informazioni abbiano carattere riservato; g) coordina le informazioni e coopera con altri organi competenti europei e internazionali. 2.   La REM assicura che le sue attività siano coerenti e coordinate con i pertinenti strumenti e strutture comunitari nel settore della migrazione e dell’asilo.
Storico versioni

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