Art. 8 · Sistema di scambio di informazioni

Art. 8

Sistema di scambio di informazioni

In vigore dal 14 mag 2008
Sistema di scambio di informazioni 1.   È istituito, a norma del presente articolo, un sistema di scambio di informazioni basato su Internet, accessibile mediante apposito sito Web. 2.   Il contenuto del sistema di scambio di informazioni è di norma pubblico. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (7), l’accesso alle informazioni riservate è limitato soltanto ai membri della REM. 3.   Il sistema di scambio di informazioni comprende almeno i seguenti elementi: a) accesso alla legislazione comunitaria e nazionale, alla giurisprudenza e agli sviluppi delle politiche nei settori della migrazione e dell’asilo; b) una funzionalità per le richieste specifiche di cui all’, paragrafo 5, lettera c); c) un glossario ed un thesaurus sulla migrazione e l’asilo; d) accesso diretto a tutte le pubblicazioni della REM, inclusi i rapporti e gli studi di cui all’, e un notiziario periodico; e) un repertorio dei ricercatori e degli istituti di ricerca nel settore della migrazione e dell’asilo. 4.   Ai fini dell’accesso alle informazioni citate al paragrafo 3, la REM può, all’occorrenza, aggiungere collegamenti verso altri siti nei quali figurino le informazioni originali. 5.   L’apposito sito Web agevola l’accesso a iniziative analoghe di informazione pubblica in settori connessi e ai siti contenenti informazioni sulla situazione della migrazione e dell’asilo negli Stati membri e nei paesi terzi.
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