Art. 6

In vigore dal 8 mag 2008
La Slovacchia provvede affinché: a) i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini nelle aree di cui all'allegato o utilizzati per il trasporto di tali animali verso un macello o entrati in un'azienda ubicata nelle aree di cui all'allegato in cui vengono tenuti i suini, vengano puliti e disinfettati dopo ogni operazione; b) i trasportatori forniscano all'autorità veterinaria competente la prova della disinfezione avvenuta.
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