Art. 4
In vigore dal 8 mag 2008
1. La Slovacchia provvede affinché:
a)
non si effettui il trasporto di suini da e verso aziende situate nelle aree di cui all’allegato;
b)
il trasporto di suini destinati alla macellazione, provenienti da aziende situate al di fuori delle aree indicate nell’allegato e diretti verso macelli situati in dette aree, così come il transito di suini attraverso tali aree, sono autorizzati solo:
i)
sulle strade principali o su rotaia,
ii)
conformemente alle istruzioni particolareggiate fornite dall’autorità competente, al fine di evitare che durante il trasporto i suini in questione entrino direttamente o indirettamente in contatto con altri suini.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare il trasporto di suini da un'azienda ubicata nelle aree di cui all'allegato,
a)
direttamente verso un macello situato nelle aree di cui all'allegato per la macellazione immediata;
b)
verso un'azienda ubicata all'interno di tali aree, purché i suini siano rimasti per almeno 45 giorni, o dalla nascita se di età inferiore a 45 giorni, in un'azienda d'origine:
i)
nella quale non siano stati introdotti suini vivi nei 45 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini in questione; nonché
ii)
nella quale gli esami clinici condotti conformemente all'allegato, capitolo IV, punto D.2, della decisione 2002/106/CE abbiano dato esito negativo.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare il trasporto di suini da un'azienda ubicata nelle aree di cui all'allegato:
a)
direttamente verso un macello designato a tal fine dell'autorità competente, situato in Slovacchia al di fuori delle aree di cui all'allegato, purché i suini siano rimasti per almeno 45 giorni, o dalla nascita se di età inferiore a 45 giorni, in un'unica azienda d'origine:
i)
nella quale non siano stati introdotti suini vivi nei 45 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini in questione; nonché
ii)
nella quale gli esami clinici condotti conformemente all'allegato, capitolo IV, punto D.2, della decisione 2002/106/CE abbiano dato esito negativo;
b)
verso un'azienda ubicata in Slovacchia all'esterno delle aree di cui all’allegato, purché tali suini siano rimasti per almeno 45 giorni, o dalla nascita se di età inferiore a 45 giorni, in un'unica azienda d'origine:
i)
nella quale non siano stati introdotti suini vivi nei 45 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini in questione;
ii)
nella quale gli esami clinici condotti conformemente all'allegato, capitolo IV, punto D.2, della decisione 2002/106/CE abbiano dato esito negativo; nonché
iii)
nella quale i campioni prelevati in conformità dell’allegato, capitolo IV, parte D.4 siano stati esaminati con esito negativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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