Art. 3
In vigore dal 8 mag 2008
1. La Slovacchia provvede affinché non venga spedita alcuna partita di sperma suino verso altri Stati membri o paesi terzi, a meno che detto sperma non provenga da verri tenuti in un centro di raccolta di cui all', lettera a) della direttiva 90/429/CEE situato al di fuori delle aree di cui all'allegato.
2. La Slovacchia assicura che non venga spedita alcuna partita di ovuli ed embrioni di suini verso altri Stati membri o paesi terzi, a meno che detti ovuli ed embrioni non provengano da animali tenuti in un'azienda situata al di fuori delle aree di cui all'allegato.
Storico versioni
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