Art. 7

In vigore dal 8 mag 2008
Gli Stati membri modificano i provvedimenti applicati agli scambi per renderli conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
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Art. 7 Decisione (UE) 2008/377 — Testo vigente | Portale Normativo