Art. 1

In vigore dal 8 mag 2008
Le misure di cui alla presente decisione si applicano fatte salve le misure previste nella: a) direttiva 2001/89/CE, in particolare l'articolo 10, l'articolo 10 e l'articolo 11; b) decisione 2006/805/CE.
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Art. 1 Decisione (UE) 2008/377 — Testo vigente | Portale Normativo