Art. 1
In vigore dal 8 mag 2008
Le misure di cui alla presente decisione si applicano fatte salve le misure previste nella:
a)
direttiva 2001/89/CE, in particolare l'articolo 10, l'articolo 10 e l'articolo 11;
b)
decisione 2006/805/CE.
Storico versioni
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