Art. 23
Riunioni dei gruppi consultivi
In vigore dal 29 apr 2008
Riunioni dei gruppi consultivi
Le riunioni dei gruppi consultivi sono organizzate e presiedute dalla Commissione, che assicura anche le funzioni di segretariato.
Ove necessario, il presidente può chiedere ai membri di procedere ad una votazione. Ogni membro ha diritto a un voto. Il presidente può eventualmente invitare esperti od osservatori a partecipare alle riunioni. Tali esperti e osservatori non hanno diritto di voto.
Nei casi opportuni, ad esempio per fornire consulenza su questioni che interessano entrambi i settori, i gruppi consultivi si riuniscono in riunioni congiunte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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