Art. 21
Compiti dei gruppi consultivi
In vigore dal 29 apr 2008
Compiti dei gruppi consultivi
Per gli aspetti attinenti rispettivamente alle azioni di RST carbone e acciaio, ciascun gruppo consultivo fornisce consulenza alla Commissione per quanto riguarda:
a)
sviluppo generale del programma di ricerca, fascicolo informativo di cui all’, paragrafo 3, e futuri orientamenti;
b)
coerenza e possibile sovrapposizione con altri programmi di RST a livello comunitario e nazionale;
c)
elaborazione dei principi guida per il monitoraggio dei progetti di RST;
d)
lavori effettuati su progetti specifici;
e)
obiettivi di ricerca del programma di ricerca elencati nelle sezioni 3 e 4 del Capo II;
f)
obiettivi prioritari annui elencati nel fascicolo informativo ed eventualmente obiettivi prioritari per gli inviti mirati di cui all’, paragrafo 2;
g)
preparazione del manuale per la valutazione e la selezione delle azioni di RST di cui agli ;
h)
valutazione delle proposte di azioni di RST e priorità da accordare a tali proposte, considerati i fondi disponibili;
i)
numero, competenze e composizione dei gruppi tecnici di cui all’;
j)
la redazione di inviti mirati per le proposte di cui all’, paragrafo 2;
k)
altre misure, ove richiesto dalla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:376:oj#art-21