Art. 21

Compiti dei gruppi consultivi

In vigore dal 29 apr 2008
Compiti dei gruppi consultivi Per gli aspetti attinenti rispettivamente alle azioni di RST carbone e acciaio, ciascun gruppo consultivo fornisce consulenza alla Commissione per quanto riguarda: a) sviluppo generale del programma di ricerca, fascicolo informativo di cui all’, paragrafo 3, e futuri orientamenti; b) coerenza e possibile sovrapposizione con altri programmi di RST a livello comunitario e nazionale; c) elaborazione dei principi guida per il monitoraggio dei progetti di RST; d) lavori effettuati su progetti specifici; e) obiettivi di ricerca del programma di ricerca elencati nelle sezioni 3 e 4 del Capo II; f) obiettivi prioritari annui elencati nel fascicolo informativo ed eventualmente obiettivi prioritari per gli inviti mirati di cui all’, paragrafo 2; g) preparazione del manuale per la valutazione e la selezione delle azioni di RST di cui agli ; h) valutazione delle proposte di azioni di RST e priorità da accordare a tali proposte, considerati i fondi disponibili; i) numero, competenze e composizione dei gruppi tecnici di cui all’; j) la redazione di inviti mirati per le proposte di cui all’, paragrafo 2; k) altre misure, ove richiesto dalla Commissione.
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Compiti dei gruppi consultivi (Art. 21 Decisione (UE) 2008/376) — Testo vigente | Portale Normativo