Art. 22
Composizione dei gruppi consultivi
In vigore dal 29 apr 2008
Composizione dei gruppi consultivi
1. La composizione di ciascun gruppo consultivo è conforme alle tabelle riportate in allegato. I membri dei gruppi consultivi sono nominati dalla Commissione ed agiscono a titolo personale durante un periodo di 42 mesi. Le nomine possono essere revocate.
2. La Commissione prende in considerazione proposte di nomina ricevute secondo le seguenti modalità:
a)
dagli Stati membri;
b)
dagli enti di cui alle tabelle riportate in allegato;
c)
in risposta ad un invito a presentare la candidatura per inclusione in un elenco di possibili membri.
3. La Commissione assicura che ciascun gruppo consultivo presenti un’equilibrata gamma di competenze e la più ampia rappresentanza geografica possibile.
4. I membri dei gruppi consultivi esercitano un’attività nel settore interessato e sono consapevoli delle priorità industriali. Inoltre la Commissione, nel nominare i membri, cerca di conseguire un equilibrio tra i sessi.
Storico versioni
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