Art. 22 · Composizione dei gruppi consultivi

Art. 22

Composizione dei gruppi consultivi

In vigore dal 29 apr 2008
Composizione dei gruppi consultivi 1.   La composizione di ciascun gruppo consultivo è conforme alle tabelle riportate in allegato. I membri dei gruppi consultivi sono nominati dalla Commissione ed agiscono a titolo personale durante un periodo di 42 mesi. Le nomine possono essere revocate. 2.   La Commissione prende in considerazione proposte di nomina ricevute secondo le seguenti modalità: a) dagli Stati membri; b) dagli enti di cui alle tabelle riportate in allegato; c) in risposta ad un invito a presentare la candidatura per inclusione in un elenco di possibili membri. 3.   La Commissione assicura che ciascun gruppo consultivo presenti un’equilibrata gamma di competenze e la più ampia rappresentanza geografica possibile. 4.   I membri dei gruppi consultivi esercitano un’attività nel settore interessato e sono consapevoli delle priorità industriali. Inoltre la Commissione, nel nominare i membri, cerca di conseguire un equilibrio tra i sessi.
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