Art. 25

Invito a presentare proposte

In vigore dal 29 apr 2008
Invito a presentare proposte 1.   La presente decisione lancia un invito aperto e permanente a presentare proposte. Se non altrimenti specificato, la data limite per l’invio delle proposte da valutare è fissata al 15 settembre di ogni anno. 2.   Quando decide, a norma dell’, lettere d) ed e), di modificare la data limite per l’invio delle proposte di cui al paragrafo 1 del presente articolo o di indire inviti mirati per la presentazione di proposte, la Commissione pubblica tale informazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli inviti mirati precisano le date e le modalità per la presentazione, in particolare se questa abbia luogo in una o due fasi, e, per la valutazione delle proposte, le priorità, eventualmente i tipi di progetto ammissibili quali indicati agli articoli da 14 a 18 ed il finanziamento previsto. 3.   La Commissione elabora un fascicolo informativo che illustra in modo dettagliato le norme di partecipazione, i metodi di gestione delle proposte e dei progetti, i formulari per le domande, le regole per la presentazione delle proposte, i modelli delle convenzioni di finanziamento, i costi ammissibili, l’aliquota massima del contributo finanziario, i metodi di pagamento e gli obiettivi prioritari annui del programma di ricerca. La Commissione rende pubblico il fascicolo informativo tramite il servizio comunitario di informazione per la ricerca e lo sviluppo (CORDIS) o il sito web corrispondente. Le domande devono essere presentate alla Commissione secondo le regole contenute nel fascicolo informativo, di cui è possibile ottenere una copia su carta rivolgendosi alla Commissione.
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Invito a presentare proposte (Art. 25 Decisione (UE) 2008/376) — Testo vigente | Portale Normativo