Art. 41

Misure di attuazione

In vigore dal 29 apr 2008
Misure di attuazione La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, le seguenti misure di attuazione: a) approvazione delle azioni di finanziamento quando l’importo stimato del contributo comunitario previsto nell’ambito del programma di ricerca è pari o superiore a 0,6 Mio EUR; b) elaborazione del mandato per il monitoraggio e la valutazione del programma di ricerca di cui all’; c) modifiche al capo II, sezioni 3 e 4; d) cambiamento della data limite di cui all’; e) elaborazione di inviti mirati a presentare proposte.
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Misure di attuazione (Art. 41 Decisione (UE) 2008/376) — Testo vigente | Portale Normativo