Art. 41
Misure di attuazione
In vigore dal 29 apr 2008
Misure di attuazione
La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, le seguenti misure di attuazione:
a)
approvazione delle azioni di finanziamento quando l’importo stimato del contributo comunitario previsto nell’ambito del programma di ricerca è pari o superiore a 0,6 Mio EUR;
b)
elaborazione del mandato per il monitoraggio e la valutazione del programma di ricerca di cui all’;
c)
modifiche al capo II, sezioni 3 e 4;
d)
cambiamento della data limite di cui all’;
e)
elaborazione di inviti mirati a presentare proposte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2008:376:oj#art-41