Art. 41 · Misure di attuazione

Art. 41

Misure di attuazione

In vigore dal 29 apr 2008
Misure di attuazione La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, le seguenti misure di attuazione: a) approvazione delle azioni di finanziamento quando l’importo stimato del contributo comunitario previsto nell’ambito del programma di ricerca è pari o superiore a 0,6 Mio EUR; b) elaborazione del mandato per il monitoraggio e la valutazione del programma di ricerca di cui all’; c) modifiche al capo II, sezioni 3 e 4; d) cambiamento della data limite di cui all’; e) elaborazione di inviti mirati a presentare proposte.
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