Art. 38

Monitoraggio e valutazione del programma di ricerca

In vigore dal 29 apr 2008
Monitoraggio e valutazione del programma di ricerca 1.   La Commissione realizza un esercizio di monitoraggio del programma di ricerca che include una valutazione dei benefici previsti. Una relazione su tale esercizio è pubblicata entro la fine del 2013 e in seguito ogni sette anni. Tali relazioni sono rese pubbliche tramite il servizio comunitario di informazione per la ricerca e lo sviluppo (CORDIS) o il sito web corrispondente. 2.   La Commissione effettua una valutazione del programma di ricerca dopo che sono stati completati i progetti finanziati nel corso di un settennato. Sono valutati anche i benefici delle azioni di RST per la società e per i settori interessati. La relazione di valutazione è pubblicata. 3.   Nello svolgimento delle attività di monitoraggio e di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione è assistita da gruppi di esperti altamente qualificati da essa nominati.
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