Art. 23 · Riunioni dei gruppi consultivi

Art. 23

Riunioni dei gruppi consultivi

In vigore dal 29 apr 2008
Riunioni dei gruppi consultivi Le riunioni dei gruppi consultivi sono organizzate e presiedute dalla Commissione, che assicura anche le funzioni di segretariato. Ove necessario, il presidente può chiedere ai membri di procedere ad una votazione. Ogni membro ha diritto a un voto. Il presidente può eventualmente invitare esperti od osservatori a partecipare alle riunioni. Tali esperti e osservatori non hanno diritto di voto. Nei casi opportuni, ad esempio per fornire consulenza su questioni che interessano entrambi i settori, i gruppi consultivi si riuniscono in riunioni congiunte.
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