Art. 42
Attuazione dei programmi annuali
In vigore dal 19 dic 2007
Attuazione dei programmi annuali
1. In deroga all', nell'attuare il programma annuale:
a)
non è consentito utilizzare per altre azioni il contributo comunitario attribuito alle persone reinsediate definite all', paragrafo 3, dell'atto di base;
b)
non è consentito utilizzare per altre azioni il contributo comunitario attribuito per le misure d'urgenza definite all' dell'atto di base.
2. Il totale delle risorse annuali di cui all', paragrafo 7, dell'atto di base, per quanto riguarda il massimale del 15 % per le azioni attuate a norma dell', paragrafo 4, del medesimo atto di base, è calcolato in riferimento all'importo stabilito nella decisione della Commissione che adotta il programma annuale, al netto di eventuali risorse supplementari attribuite per misure d'urgenza.
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