Art. 40
Misure d'urgenza
In vigore dal 19 dic 2007
Misure d'urgenza
1. La domanda di misure d'urgenza è presentata dall'autorità responsabile, secondo il modello di cui all'allegato 12.
2. L'adozione di misure d'urgenza da parte della Commissione comporta la modifica della decisione di finanziamento recante approvazione del programma annuale dello Stato membro interessato. Nella modifica sono indicati l'importo stanziato a favore dello Stato membro, il periodo durante il quale la spesa è ammissibile e l'eventuale deroga alle regole di ammissibilità delle spese enunciate nell'allegato 11 per le azioni di cui all' dell'atto di base.
3. La relazione di attuazione di queste misure figura nella relazione intermedia e nella relazione finale sull'attuazione del programma annuale in questione.
4. Un primo prefinanziamento pari all'80 % dell'importo stanziato per le misure d'urgenza è versato allo Stato membro nei sessanta giorni successivi all'adozione della decisione di cui al paragrafo 2. Il pagamento del saldo è effettuato contemporaneamente al pagamento del saldo per il programma annuale in questione.
Storico versioni
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