Art. 38

Sistema informatico per lo scambio di documenti

In vigore dal 19 dic 2007
Sistema informatico per lo scambio di documenti 1.   Se la Commissione predispone un sistema informatico per lo scambio sicuro di dati tra la Commissione e i singoli Stati membri per l'attuazione del Fondo, gli Stati membri sono informati e, se lo chiedono, cointeressati nello sviluppo di tale sistema. 2.   La Commissione e le autorità designate, e gli organi ai quali è stato delegato il compito, registrano i documenti di cui al capo 3 nel sistema informatico per lo scambio sicuro di dati menzionato nel paragrafo 1. 3.   Inoltre, gli Stati membri possono essere invitati a segnalare spontaneamente le informazioni di cui agli tramite il sistema specifico predisposto dalla Commissione per la raccolta delle irregolarità rilevate nell'ambito dei fondi strutturali. 4.   Gli eventuali costi dell'interfaccia tra il sistema informatico comune e i sistemi informatici a livello nazionale, regionale e locale e gli eventuali costi sostenuti per adattare i sistemi nazionali, regionali e locali alle prescrizioni tecniche del sistema comune sono rimborsabili a norma dell' dell'atto di base.
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Sistema informatico per lo scambio di documenti (Art. 38 Decisione (UE) 2008/22) — Testo vigente | Portale Normativo