Art. 5

Esternalizzazione di compiti

In vigore dal 19 dic 2007
Esternalizzazione di compiti Le autorità designate possono affidare a terzi alcune delle loro funzioni ma continuano a rispondere per le funzioni esternalizzate, nell'ambito delle loro responsabilità definite agli dell'atto di base.
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Esternalizzazione di compiti (Art. 5 Decisione (UE) 2008/22) — Testo vigente | Portale Normativo