Art. 6
Manuale di procedure
In vigore dal 19 dic 2007
Manuale di procedure
A norma dell', paragrafo 2, dell'atto di base e visto il principio di proporzionalità, gli Stati membri stabiliscono un manuale di procedure e modalità pratiche riguardanti:
a)
il funzionamento delle autorità designate;
b)
disposizioni per garantire l'adeguata separazione delle funzioni;
c)
se pertinente, il monitoraggio delle autorità delegate e di altre funzioni esternalizzate;
d)
la stesura del programma pluriennale e dei programmi annuali;
e)
l'elaborazione della strategia di audit e dei piani annuali di audit;
f)
la selezione dei progetti, l'attribuzione delle sovvenzioni e il monitoraggio e la gestione finanziaria dei progetti;
g)
la gestione delle irregolarità, le correzioni finanziarie e i recuperi;
h)
la preparazione e l'esecuzione delle missioni di audit;
i)
la stesura delle relazioni di audit e delle dichiarazioni;
j)
la certificazione delle spese;
k)
la valutazione del programma;
l)
le relazioni da trasmettere alla Commissione;
m)
la tracciabilità dei dati.
Storico versioni
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