Art. 41

Importo fisso per persona reinsediata

In vigore dal 19 dic 2007
Importo fisso per persona reinsediata 1.   Per quanto riguarda l'importo fisso per persona reinsediata di cui all', paragrafo 3, dell'atto di base, l'autorità responsabile provvede, per il periodo citato all' dell'atto di base: a) a conservare le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone reinsediate e della data del loro reinsediamento; b) a conservare la prova che tali persone rientrano in una delle quattro categorie definite all', paragrafo 3, dell'atto di base. 2.   Si procede al reinsediamento nell'anno civile corrispondente al programma annuale. 3.   Nella relazione intermedia e nella relazione finale sull'attuazione dei programmi annuali figura il numero delle persone reinsediate, ripartite nelle quattro categorie definite all', paragrafo 3, dell'atto di base.
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Importo fisso per persona reinsediata (Art. 41 Decisione (UE) 2008/22) — Testo vigente | Portale Normativo