Art. 13

Assistenza tecnica

In vigore dal 19 dic 2007
Assistenza tecnica 1.   Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare fino al 100 % l'assistenza tecnica definita nell' dell'atto di base. 2.   Su iniziativa degli Stati membri, il Fondo può finanziare fino al 100 % l'assistenza tecnica definita nell' dell'atto di base. 3.   L'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione o degli Stati membri può assumere la forma di pubblico appalto, spese di consulenza e/o spese amministrative secondo le regole di ammissibilità definite nella parte III, capo 1.
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Assistenza tecnica (Art. 13 Decisione (UE) 2008/22) — Testo vigente | Portale Normativo