Art. 13
Assistenza tecnica
In vigore dal 19 dic 2007
Assistenza tecnica
1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare fino al 100 % l'assistenza tecnica definita nell' dell'atto di base.
2. Su iniziativa degli Stati membri, il Fondo può finanziare fino al 100 % l'assistenza tecnica definita nell' dell'atto di base.
3. L'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione o degli Stati membri può assumere la forma di pubblico appalto, spese di consulenza e/o spese amministrative secondo le regole di ammissibilità definite nella parte III, capo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:22(1):oj#art-13