Art. 14

Spese di assistenza tecnica nel caso di un'autorità comune

In vigore dal 19 dic 2007
Spese di assistenza tecnica nel caso di un'autorità comune 1.   Nell'eventualità che una o più autorità designate siano comuni a due o più dei quattro Fondi, è possibile accorpare, del tutto o in parte, gli stanziamenti per le spese di assistenza tecnica dei singoli programmi annuali interessati. 2.   Le spese di assistenza tecnica sono ripartite tra i Fondi interessati, preferibilmente secondo criteri semplici e rappresentativi. L'applicazione di tali criteri non comporta aumenti del massimale delle spese di assistenza tecnica per singolo programma annuale.
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Spese di assistenza tecnica nel caso di un'autorità comune (Art. 14 Decisione (UE) 2008/22) — Testo vigente | Portale Normativo