Art. 11

Encefalopatia spongiforme bovina (BSE)

In vigore dal 30 nov 2007
Encefalopatia spongiforme bovina (BSE) 1.   I programmi di eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. 2.   Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro a titolo di indennizzo dei proprietari per il valore dei capi abbattuti e distrutti conformemente al relativo programma di eradicazione, sino a un importo massimo di 500 EUR per animale di: a) 50 000 EUR per il Belgio; b) 50 000 EUR per la Bulgaria; c) 150 000 EUR per la Repubblica ceca; d) 50 000 EUR per la Danimarca; e) 145 000 EUR per la Germania; f) 50 000 EUR per l’Estonia; g) 430 000 EUR per l’Irlanda; h) 50 000 EUR per la Grecia; i) 500 000 EUR per la Spagna; j) 100 000 EUR per la Francia; k) 150 000 EUR per l’Italia; l) 50 000 EUR per il Lussemburgo; m) 50 000 EUR per i Paesi Bassi; n) 50 000 EUR per l’Austria; o) 100 000 EUR per la Polonia; p) 232 000 EUR per il Portogallo; q) 10 000 EUR per la Slovenia; r) 125 000 EUR per la Slovacchia; s) 25 000 EUR per la Finlandia; t) 176 000 EUR per il Regno Unito.
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