Art. 13

Rabbia

In vigore dal 30 nov 2007
Rabbia 1.   I programmi di eradicazione della rabbia presentati da Bulgaria, Lituania, Ungheria, Austria, Polonia, Romania e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo dei test di laboratorio e per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito dei programmi, sino ad un importo massimo di: a) 700 000 EUR per la Bulgaria; b) 700 000 EUR per la Lituania; c) 1 500 000 EUR per l'Ungheria; d) 290 000 EUR per l'Austria; e) 3 900 000 EUR per la Polonia; f) 2 500 000 EUR per la Romania; g) 575 000 EUR per la Slovacchia. 3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti: a) test ELISA : 8 EUR per test; b) test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa : 8 EUR per test.
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