Art. 13
Rabbia
In vigore dal 30 nov 2007
Rabbia
1. I programmi di eradicazione della rabbia presentati da Bulgaria, Lituania, Ungheria, Austria, Polonia, Romania e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo dei test di laboratorio e per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito dei programmi, sino ad un importo massimo di:
a)
700 000 EUR per la Bulgaria;
b)
700 000 EUR per la Lituania;
c)
1 500 000 EUR per l'Ungheria;
d)
290 000 EUR per l'Austria;
e)
3 900 000 EUR per la Polonia;
f)
2 500 000 EUR per la Romania;
g)
575 000 EUR per la Slovacchia.
3. Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:
a)
test ELISA
:
8 EUR per test;
b)
test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa
:
8 EUR per test.
Storico versioni
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