Art. 15

Malattia di Aujeszky

In vigore dal 30 nov 2007
Malattia di Aujeszky 1.   I programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky presentati da Spagna, Ungheria e Polonia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. 2.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro interessato per il costo degli esami di laboratorio, sino ad un importo massimo di: a) 450 000 EUR per la Spagna; b) 60 000 EUR per l'Ungheria; c) 5 000 000 EUR per la Polonia. 3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare l’importo di 1 EUR per un test ELISA.
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Malattia di Aujeszky (Art. 15 Decisione (UE) 2007/782) — Testo vigente | Portale Normativo