Art. 15
Malattia di Aujeszky
In vigore dal 30 nov 2007
Malattia di Aujeszky
1. I programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky presentati da Spagna, Ungheria e Polonia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
2. Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro interessato per il costo degli esami di laboratorio, sino ad un importo massimo di:
a)
450 000 EUR per la Spagna;
b)
60 000 EUR per l'Ungheria;
c)
5 000 000 EUR per la Polonia.
3. Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare l’importo di 1 EUR per un test ELISA.
Storico versioni
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