Art. 12
Scrapie
In vigore dal 30 nov 2007
Scrapie
1. Il programmi di eradicazione della scrapie presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
2. Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri interessati a titolo di indennizzo dei proprietari per il valore dei capi abbattuti e distrutti conformemente al relativo programma di eradicazione, sino a un importo massimo di 100 EUR per animale; per l'analisi dei campioni a fini di genotipizzazione il contributo è fissato al 50 % dei costi, fino a un importo massimo di 10 EUR per test di genotipizzazione e a un importo totale di:
a)
66 000 EUR per il Belgio;
b)
26 000 EUR per la Bulgaria;
c)
88 000 EUR per la Repubblica ceca;
d)
204 000 EUR per la Danimarca;
e)
1 000 000 EUR per la Germania;
f)
12 100 EUR per l'Estonia;
g)
550 000 EUR per l'Irlanda;
h)
700 000 EUR per la Grecia;
i)
3 800 000 EUR per la Spagna;
j)
3 000 000 EUR per la Francia;
k)
1 500 000 EUR per l'Italia;
l)
1 100 000 EUR per Cipro;
m)
1 100 EUR per la Lettonia;
n)
3 000 EUR per la Lituania;
o)
27 000 EUR per il Lussemburgo;
p)
343 000 EUR per l'Ungheria;
q)
258 000 EUR per i Paesi Bassi;
r)
26 000 EUR per l'Austria;
s)
35 000 EUR per il Portogallo;
t)
881 000 EUR per la Romania;
u)
61 000 EUR per la Slovenia;
v)
302 000 EUR per la Slovacchia;
w)
201 000 EUR per la Finlandia;
x)
4 000 000 EUR per il Regno Unito.
Storico versioni
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