Art. 10

Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)

In vigore dal 30 nov 2007
Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) 1.   I programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l’attuazione dei programmi, sino ad un importo massimo di: a) 1 950 000 EUR per il Belgio; b) 850 000 EUR per la Bulgaria; c) 950 000 EUR per la Repubblica ceca; d) 1 600 000 EUR per la Danimarca; e) 9 500 000 EUR per la Germania; f) 250 000 EUR per l’Estonia; g) 5 000 000 EUR per l’Irlanda; h) 950 000 EUR per la Grecia; i) 4 700 000 EUR per la Spagna; j) 14 750 000 EUR per la Francia; k) 3 050 000 EUR per l’Italia; l) 250 000 EUR per Cipro; m) 300 000 EUR per la Lettonia; n) 550 000 EUR per la Lituania; o) 150 000 EUR per il Lussemburgo; p) 700 000 EUR per l'Ungheria; q) 37 000 EUR per Malta; r) 3 150 000 EUR per i Paesi Bassi; s) 1 250 000 EUR per l’Austria; t) 3 250 000 EUR per la Polonia; u) 1 250 000 EUR per il Portogallo; v) 7 500 EUR per la Romania; w) 200 000 EUR per la Slovenia; x) 750 000 EUR per la Slovacchia; y) 650 000 EUR per la Finlandia; z) 1 150 000 EUR per la Svezia; za) 5 300 000 EUR per il Regno Unito. 3.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui al paragrafo 1 è destinato ai test eseguiti, sino ad un importo massimo di: a) 5 EUR per test, per i test effettuati sui bovini di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001; b) 30 EUR per test, per i test effettuati sugli ovini e sui caprini di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001; c) EUR 50 per test, per i test effettuati sui cervidi di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001; d) 175 EUR per test, per i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale effettuati conformemente all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c) sub (i) del regolamento (CE) n. 999/2001.
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Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) (Art. 10 Decisione (UE) 2007/782) — Testo vigente | Portale Normativo