Art. 11
Encefalopatia spongiforme bovina (BSE)
In vigore dal 30 nov 2007
Encefalopatia spongiforme bovina (BSE)
1. I programmi di eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
2. Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro a titolo di indennizzo dei proprietari per il valore dei capi abbattuti e distrutti conformemente al relativo programma di eradicazione, sino a un importo massimo di 500 EUR per animale di:
a)
50 000 EUR per il Belgio;
b)
50 000 EUR per la Bulgaria;
c)
150 000 EUR per la Repubblica ceca;
d)
50 000 EUR per la Danimarca;
e)
145 000 EUR per la Germania;
f)
50 000 EUR per l’Estonia;
g)
430 000 EUR per l’Irlanda;
h)
50 000 EUR per la Grecia;
i)
500 000 EUR per la Spagna;
j)
100 000 EUR per la Francia;
k)
150 000 EUR per l’Italia;
l)
50 000 EUR per il Lussemburgo;
m)
50 000 EUR per i Paesi Bassi;
n)
50 000 EUR per l’Austria;
o)
100 000 EUR per la Polonia;
p)
232 000 EUR per il Portogallo;
q)
10 000 EUR per la Slovenia;
r)
125 000 EUR per la Slovacchia;
s)
25 000 EUR per la Finlandia;
t)
176 000 EUR per il Regno Unito.
Storico versioni
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