Art. 4

Condizioni di polizia sanitaria relative alla carne fresca utilizzata nella produzione di prodotti a base di carne e a stomaci, vesciche e intestini trattati destinati ad essere importati nella Comunità e certificati sanitari e di polizia sanitaria

In vigore dal 29 nov 2007
Condizioni di polizia sanitaria relative alla carne fresca utilizzata nella produzione di prodotti a base di carne e a stomaci, vesciche e intestini trattati destinati ad essere importati nella Comunità e certificati sanitari e di polizia sanitaria Gli Stati membri provvedono affinché: a) vengano importate nella Comunità unicamente le partite di prodotti a base di carne, e di stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da carni fresche, definite al punto 1.10 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 e che soddisfino i requisiti comunitari di polizia sanitaria; b) vengano importate nella Comunità unicamente le partite di prodotti a base di carne, e di stomaci, vesciche e intestini trattati che soddisfino i requisiti del modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria di cui all'allegato III; c) le partite in questione siano accompagnate dal certificato, debitamente compilato e firmato dal veterinario ufficiale del paese terzo di spedizione.
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Condizioni di polizia sanitaria relative alla carne fresca utilizzata nella produzione di prodotti a base di carne e a stomaci, vesciche e intestini trattati destinati ad essere importati nella Comunità e certificati sanitari e di polizia sanitaria (Art. 4 Decisione (UE) 2007/777) — Testo vigente | Portale Normativo