Art. 3

Condizioni di polizia veterinaria relative all'origine e al trattamento di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati

In vigore dal 29 nov 2007
Condizioni di polizia veterinaria relative all'origine e al trattamento di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati Gli Stati membri autorizzano le importazioni nella Comunità di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati che: a) soddisfano le condizioni riguardanti l'origine e il trattamento di cui all'allegato I, punti 1 e 2, nonché b) sono originari dei paesi terzi e di parti di paesi terzi seguenti: i) paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 2, e le parti dei paesi terzi elencate nella parte 1 del medesimo allegato, qualora si tratti di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati cui non si applica il trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 1, lettera b); ii) paesi terzi elencati nell'allegato II, parti 2 e 3, e le parti dei paesi terzi elencate nella parte 1 del medesimo allegato, qualora si tratti di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati cui si applica il trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 2, lettera a), sub ii).
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Condizioni di polizia veterinaria relative all'origine e al trattamento di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati (Art. 3 Decisione (UE) 2007/777) — Testo vigente | Portale Normativo