Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 29 nov 2007
Oggetto e campo di applicazione 1.   La presente decisione fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito, nella Comunità, di partite di: a) prodotti a base di carne di cui alla definizione contenuta al punto 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché b) stomaci, vesciche e intestini trattati di cui al punto 7.9 dello stesso allegato, che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, della presente decisione. Le norme sono accompagnate dagli elenchi di paesi terzi in provenienza dei quali le importazioni sono autorizzate, nonché dai modelli dei certificati sanitari e di polizia sanitaria e dalle norme relative all'origine e ai trattamenti richiesti per tali importazioni. 2.   La presente decisione lascia impregiudicate le decisioni 2004/432/CE e 2003/779/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:777:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo