Art. 2
Condizioni riguardanti le specie e gli animali
In vigore dal 29 nov 2007
Condizioni riguardanti le specie e gli animali
Gli Stati membri garantiscono che sono importate nella Comunità soltanto le partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da carni o da prodotti a base di carne delle specie o degli animali seguenti:
a)
pollame: polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, per la produzione di carne o di uova destinate al consumo o al ripopolamento della selvaggina da penna;
b)
animali domestici delle seguenti specie: bovini, compresi Bubalus bubalis e Bison bison, suini, ovini, caprini e solipedi;
c)
conigli e lepri e selvaggina d’allevamento, di cui al punto 1.6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;
d)
selvaggina selvatica, di cui al punto 1.5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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