Art. 5

Partite di prodotti a base di carne, e di stomaci, vesciche e intestini trattati in transito o in deposito nella Comunità

In vigore dal 29 nov 2007
Partite di prodotti a base di carne, e di stomaci, vesciche e intestini trattati in transito o in deposito nella Comunità Gli Stati membri garantiscono che le partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, introdotte nella Comunità e destinate a un paese terzo, immediatamente dopo il transito o dopo il deposito in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità, rispettino i seguenti requisiti: a) provengono dal territorio di un paese terzo o da una parte di esso, di cui all'elenco dell'allegato II e sono state sottoposte al trattamento minimo previsto ai fini dell'importazione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati delle specie in esso contemplate; b) soddisfano le specifiche condizioni di polizia sanitaria previste per le specie interessate, indicate nei modelli di certificato sanitario e di polizia sanitaria di cui all’allegato III; c) sono accompagnate da un certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all’allegato IV, debitamente firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo interessato; d) la loro ammissione al transito o al deposito, a seconda dei casi, è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:777:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo