Art. 6

Deroga per alcune destinazioni in Russia

In vigore dal 29 nov 2007
Deroga per alcune destinazioni in Russia 1.   In deroga all’, gli Stati membri autorizzano il transito nella Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d’ispezione frontalieri comunitari riconosciuti indicati nell’allegato della decisione 2001/881/CE, di partite di prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti dalla Russia e ad essa destinate direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità il veterinario ufficiale dell’autorità competente sigilla la partita con un sigillo numerato progressivamente; b) i documenti di cui all’ della direttiva 97/78/CE, che accompagnano la partita, recano il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA», apposto dal veterinario ufficiale dell’autorità competente del posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità; c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE; d) l’ammissione della partita al transito è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale dell’autorità competente responsabile del posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità. 2.   Gli Stati membri non autorizzano operazioni di scarico o di deposito nella Comunità, secondo quanto disposto dall’articolo 12, paragrafo 4, o dall’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra. 3.   Gli Stati membri vegliano affinché l'autorità competente effettui regolarmente controlli per accertare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti a base di carne, o di stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti dalla Russia o diretti in Russia dalla Comunità corrispondano al numero e ai quantitativi introdotti nella Comunità.
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Deroga per alcune destinazioni in Russia (Art. 6 Decisione (UE) 2007/777) — Testo vigente | Portale Normativo