Art. 7
Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di partite di pollame, uova da cova di pollame e pulcini di un giorno
In vigore dal 24 set 2007
Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di partite di pollame, uova da cova di pollame e pulcini di un giorno
L'autorità competente assicura che i certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di pollame, uova da cova di pollame e pulcini di un giorno provenienti dall'Italia e/o originari dell'Italia rechino la seguente dicitura:
«Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2007/638/CE».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:638:oj#art-7