Art. 7

Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di partite di pollame, uova da cova di pollame e pulcini di un giorno

In vigore dal 24 set 2007
Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di partite di pollame, uova da cova di pollame e pulcini di un giorno L'autorità competente assicura che i certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di pollame, uova da cova di pollame e pulcini di un giorno provenienti dall'Italia e/o originari dell'Italia rechino la seguente dicitura: «Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2007/638/CE».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:638:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di partite di pollame, uova da cova di pollame e pulcini di un giorno (Art. 7 Decisione (UE) 2007/638) — Testo vigente | Portale Normativo