Art. 9
Restrizioni alla movimentazione di carni di pollame, carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame
In vigore dal 24 set 2007
Restrizioni alla movimentazione di carni di pollame, carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame
1. L'autorità competente assicura che le carni di pollame provenienti da e/o originarie di aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza vengano movimentate verso altre parti d'Italia o spedite in altri Stati membri, solo nel caso in cui le carni:
a)
siano ottenute da pollame conforme all';
b)
siano prodotte nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato II e allegato III, sezioni II e III, e siano sottoposte a controlli in conformità al regolamento (CE) n. 854/2004, allegato I, sezioni I, II e III e allegato I, sezione IV, capitoli V e VII.
2. L'autorità competente assicura che le carni macinate, le preparazioni di carni, le carni separate meccanicamente e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame provenienti da e/o originari di aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza vengano movimentate verso altre parti d'Italia o spedite in altri Stati membri, solo nel caso in cui essi siano ottenuti:
a)
da carni conformi al paragrafo 1;
b)
nel rispetto dell'allegato III, sezioni V e VI, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:638:oj#art-9