Art. 4

Restrizioni alla movimentazione del pollame

In vigore dal 24 set 2007
Restrizioni alla movimentazione del pollame 1.   L'autorità competente assicura che il pollame proveniente da e/o originario di aziende ubicate in Italia e nelle quali sia stata effettuata la vaccinazione d'emergenza («aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza») non venga movimentato verso altre parti d'Italia né spedito in altri Stati membri. 2.   In deroga al paragrafo 1, il pollame da macello proveniente da e/o originario di aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza può essere movimentato verso altre parti d'Italia o spedito in altri Stati membri qualora il pollame sia originario di allevamenti: a) sottoposti ad esame prima del carico, con esito negativo, conformemente al punto 1 dell'allegato II; b) destinati a un macello: i) ubicato in Italia e la macellazione avvenga immediatamente dopo l'arrivo; oppure ii) ubicato in un altro Stato membro, previo accordo dello Stato membro di destinazione, e la macellazione avvenga immediatamente dopo l'arrivo.
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Restrizioni alla movimentazione del pollame (Art. 4 Decisione (UE) 2007/638) — Testo vigente | Portale Normativo