Art. 5
Restrizioni alla movimentazione delle uova da cova di pollame
In vigore dal 24 set 2007
Restrizioni alla movimentazione delle uova da cova di pollame
L'autorità competente assicura che le uova da cova di pollame provenienti da e/o originarie di aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza vengano movimentate verso altre parti d'Italia o spedite in altri Stati membri, solo nel caso in cui le uova da cova:
a)
siano originarie di allevamenti sottoposti ad esame, con esito negativo, conformemente al punto 2 dell'allegato II;
b)
siano state disinfettate prima della movimentazione o della spedizione conformemente a un metodo approvato dall'autorità competente;
c)
siano trasportate direttamente all'incubatoio di destinazione;
d)
siano rintracciabili nell'incubatoio.
Storico versioni
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