Art. 6

Restrizioni alla movimentazione dei pulcini di un giorno

In vigore dal 24 set 2007
Restrizioni alla movimentazione dei pulcini di un giorno L'autorità competente assicura che i pulcini di un giorno provenienti da e/o originari di aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza vengano movimentate verso altre parti d'Italia o spedite in altri Stati membri, solo nel caso in cui i pulcini di un giorno: a) siano nati da uova da cova di pollame che soddisfino le condizioni di cui all', b) siano accasati in un capannone in cui non sia presente altro pollame.
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Restrizioni alla movimentazione dei pulcini di un giorno (Art. 6 Decisione (UE) 2007/638) — Testo vigente | Portale Normativo