Art. 6
Restrizioni alla movimentazione dei pulcini di un giorno
In vigore dal 24 set 2007
Restrizioni alla movimentazione dei pulcini di un giorno
L'autorità competente assicura che i pulcini di un giorno provenienti da e/o originari di aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza vengano movimentate verso altre parti d'Italia o spedite in altri Stati membri, solo nel caso in cui i pulcini di un giorno:
a)
siano nati da uova da cova di pollame che soddisfino le condizioni di cui all',
b)
siano accasati in un capannone in cui non sia presente altro pollame.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2007:638:oj#art-6