Art. 8
Restrizioni alla movimentazione delle uova da tavola
In vigore dal 24 set 2007
Restrizioni alla movimentazione delle uova da tavola
L'autorità competente assicura che le uova da tavola provenienti da e/o originarie di aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza vengano movimentate verso altre parti d'Italia o spedite in altri Stati membri, solo nel caso in cui le uova da tavola:
a)
siano originarie di allevamenti sottoposti ad esame, con esito negativo, conformemente al punto 2 dell'allegato II;
b)
vengano trasportate direttamente:
i)
in un centro d'imballaggio designato dall'autorità competente, siano confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza imposte dall'autorità competente; oppure
ii)
in uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti, secondo quanto previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004, nel quale devono essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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