Art. 6

Restrizioni ai movimenti delle galline ovaiole biologiche e alle galline ovaiole allevate all’aperto

In vigore dal 20 ago 2007
Restrizioni ai movimenti delle galline ovaiole biologiche e alle galline ovaiole allevate all’aperto L’autorità competente garantisce che le galline ovaiole biologiche e quelle allevate all’aperto delle aziende dove è stata effettuata la vaccinazione preventiva siano trasferite unicamente: a) verso altre aziende nei Paesi Bassi dove è effettuata la vaccinazione preventiva; b) verso un macello per immediata macellazione nei Paesi Bassi; oppure c) verso un macello in un altro Stato membro per immediata macellazione, previo assenso dello Stato membro di destinazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:590:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Restrizioni ai movimenti delle galline ovaiole biologiche e alle galline ovaiole allevate all’aperto (Art. 6 Decisione (UE) 2007/590) — Testo vigente | Portale Normativo